Le leggi di cui tenere conto sia in Europa, sia fuori dal contesto europeo sono numerose così come le normative e i certificati di sicurezza, perché le presse piegatrici fanno parte di quella tipologia di macchine che ne vedono coinvolte diverse, a seconda del tipo di dispositivo di sicurezza impiegato sulla macchina. Vediamo di capire l'importanza e i campi di applicazione delle leggi, ma anche dei decreti legislativi di chi è sottoposto a tali obblighi e come questo può aiutare a scegliere il meglio nell'ambito delle presse piegatrici.
Sono innanzitutto i costruttori dei prodotti a essere i primi coinvolti nell'ambito delle leggi e delle certificazioni: una volta individuata la pressa piegatrice, si deve cercare di capire se questa mantenga gli standard che tali leggi o normative richiedono. A tal proposito abbiamo consultato il manuale dell'Inail (ex Ispesl) per l'utilizzo in sicurezza delle presse piegatrici (Caratteristiche di funzionalità e sicurezza dei dispositivi a protezione del fronte lavorativo delle presse piegatrici idrauliche). La legislazione è costruita dalle leggi dello Stato già operanti (in questo caso come si intende il “D.P.R. 27 Aprile 1955 n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”), nonché delle direttive europee recepite e tramutate in leggi che si applicano al campo delle macchine dove la presenza di macchine per la lavorazione a freddo dei metalli è significativa.
I contenuti del suddetto Decreto vengono applicati al D.P.R. 547/55 alle presse piegatrici, più in generale al titolo IV “Norme particolari di protezione per determinate macchine”, nel capo VI “Presse e Cesoie”:
Il costruttore ha quindi l'obbligo di produrre macchine rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza, ma sottolineiamo che il documento di una norma tecnica viene reso obbligatorio solo se ne viene fatto cenno all'interno di una legge, altrimenti il costruttore può inserire tale norma su base volontaria. Quali sono i sistemi e le tecnologie per i quali l'Italia e la Comunità Europea tutta si danno un gran daffare in ambito legislativo li vedremo più avanti.
Diversi sistemi, diversi pro e contro. Ciò che abbiamo detto prima in sostanza sulle norme e i decreti si ribalta di fatto sulla tecnologia: per quanto riguarda la barriera fotoelettrica i limiti di impiego sono quelli di pezzi e scatolati di piccole dimensioni, la possibilità di riflessione dei raggi infrarossi con l'utilizzo di lamiere riflettenti o il pericolo per l'operatore nel caso di errore nell'impostazione del punto di muting (o soppressione), mentre i pregi sono la protezione elevata, la possibilità di operare con barriera in verticale o in orizzontale e con ogni tipo di utensile. Per i sistemi laser che si muovono con la traversa i pregi sono proprio quelli di lavorare con pezzi piccoli e scatolati e i limiti di impiego riguardano un punto di soppressione molto alto o il rispetto della distanza di sicurezza solo in particolari condizioni di lavoro, il pericolo nel caso di sostituzione del punzone.
Per i sistemi di monitoraggio fissati alla tavola della pressa piegatrice c'è il monitoraggio al laser, che però – come il monitoraggio a luce non coerente che vedremo più sotto - non è più rappresentativo dello stato dell'arte di queste macchine. Il primo non garantisce la protezione completa della zona pericolosa, è obbligato a frequenti regolazioni della posizione del raggio e, nel caso di lamiere non perfettamente piane, la regolazione risulta difficile. Il monitoraggio a luce non coerente, invece, ha un raggio infrarosso che può essere riflesso dalla lamiera in lavorazione e la divergenza del raggio non garantisce il corretto funzionamento Tx-Rx.
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